Regione Lombardia ha dichiarato lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 15:00 del 31 marzo 2026, sino ad avvenuta revoca, e dispone:
- Per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n.31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
Per quanto riguarda la combustione nel luogo di produzione di piccole quantità di materiali vegetali, valgono le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale, specificando che anche queste attività sono sempre vietate durante il periodo ad alto rischio di incendio boschivo (compresi uliveti e vigne)
Per completezza si allega Atto della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia