Cos’è il CIN?
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un’innovazione introdotta a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo e finalizzato a contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra alberghiere, nonché di CAV, così come di LT.
La fonte normativa che lo istituisce è la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale. In particolare, si veda l’art. 13-ter
Questo codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata. Non sarà quindi il SUAP a rilasciare il codice CIN poiché la procedura non è gestita dal comune.
Il nuovo codice CIN andrà a sostituire i vecchi codici regionali (ad esempio, il CIR in Lombardia) ed alimenterà una Banca Dati nazionale di nuova creazione.
Come ottenere il CIN?
I titolari e i delegati delle strutture ricettive lombarde, già in possesso del Codice CIR potranno accedere tramite SPID alla Banca Dati Nazionale delle strutture Ricettive (BDSR) bdsr.ministeroturismo.gov.it verificare i propri dati, inserire eventuali informazioni non presenti o non corrette e rendere le dichiarazioni previste dal Ministero per il rilascio del Codice CIN.
Dove si dovrà esporre il Codice Identificativo Nazionale-CIN?
Una volta acquisito il CIN, questo dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura ricettiva alberghiera, extralberghiera, l’unità abitativa destinata a CAV o LT, assicurando in ogni caso il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.
Il codice dovrà essere inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Gli intermediari immobiliari (i cd. “property manager”) e i soggetti che gestiscono portali telematici avranno l’obbligo di indicare il CIN delle unità offerte negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
Quale è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN?
Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, avvenuta il 3 settembre 2024.